Art. 3.
(Definizione delle aree di intervento).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono all'individuazione dei monumenti, dei luoghi e degli edifici di interesse storico-architettonico, nonché di ogni altro elemento tradizionale e caratteristico del contesto cittadino da salvaguardare e da valorizzare.
      2. Unitamente all'individuazione di cui al comma 1, da effettuare di intesa con le soprintendenze competenti, i comuni elaborano le proposte di intervento e le trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali con la relativa documentazione.